Decreto Rilancio, ecobonus al 110%

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio si delineano i contorni del super ecobonus. Il decreto prevede la possibilità di ottenere una detrazione fiscale, ripartita in soli cinque anni, pari al 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per lavori di efficientamento energetico.

Viene introdotta inoltre la possibilità di ottenere direttamente lo sconto in fattura o la cessione del 100% del credito, consentendo così di effettuare i lavori a costo zero.

LAVORI CHE HANNO ACCESSO ALL'ECOBONUS 110%

L’articolo 119 comma 1 del decreto è previsto l’incremento al 110% dell’aliquota spettante di detrazione a fronte di interventi quali:

  • ISOLAMENTO TERMICO delle superfici opache orizzontali e verticali che delimitano il volume riscaldato per una percentuale superiore al 25% della superficie disperdente lorda di tutto l’edificio utilizzando materiali che rispettino i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 11 ottobre 2017; limite massimo di detrazione: 60000€ ad unità immobiliare
  • SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (CONDOMINI): rientrano quindi nella detrazione al 110% i seguenti interventi su parti comuni di edifici: sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti alimentati con caldaie a condensazione o pompe di calore (anche in configurazione ibrida) anche abbinate all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; limite massimo di detrazione: 30000€ ad unità immobiliare
  • SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (EDIFICI UNIFAMILIARI): analogamente si possono quindi detrarre al 110%  gli interventi di sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti alimentati esclusivamente con pompe di calore, sistemi ibridi; limite massimo di detrazione : 30000€
  • TUTTI GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PREVISTI DAL D.L. N.63 DEL 2013 a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi. Rientrano quindi in questa casistica interventi quali: sostituzione di caldaie, sostituzione serramenti, installazione di schermature solari ed impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.
CONDIZIONI PER  L'ACCESSO ALL'ECOBONUS 110%

L'accesso alla detrazione al 110% è subordinato alla condizione di ottenere, mediante la realizzazione di uno o più interventi di cui sopra, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio; tale miglioramento dovrà essere dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato in forma di dichiarazione asseverata.

BENEFICIARI

Possono usufruire dell'ecobonus al 110%. 

  • Condomini
  • Abitazioni unifamiliari
  • Seconde case all'interno di un condominio
  • Istituti delle case popolari
SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO

 E' possibile, per il contribuente, optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito d'imposta anche cedibile ad altri soggetti (banche od altri intermediari finanziari).

Ciò significa che: 

  • il condominio può appaltare i lavori per 100 ed incassare uno sconto dal fornitore
  • il fornitore incassa la liquidità (100) dalla banca girandole un credito fiscale da 110
In questo modo i condomini potrebbero eseguire i lavori gratis, le imprese avere il pagamento sicuro ed immediato e le banche ottenere un margine del 10% in 5 anni.

In deroga alla normativa vigente quanto sopra può essere applicato anche per le spese relative agli interventi di:
  • RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
  • EFFICIENZA ENERGETICA
  • SISMA BONUS
  • BONUS FACCIATE